Tra le prerogative di intervento in mare della Guardia di Finanza, v’è quella fissata dal D.Lgs. 177/2016, che ha attribuito alle Fiamme gialle la competenza in via esclusiva quale polizia di sicurezza del mare nonché la previsione dell’art. 2, comma 3, in base al quale lo stesso Corpo svolge – anche mediante il proprio dispositivo aeronavale – funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva.
Inoltre, nella zona di vigilanza doganale e in quella “contigua”, cioè fino a 24 miglia nautiche dalla costa, si osserva anche la Convenzione di Montego Bay. Questa conferisce al naviglio militare e di polizia il diritto di visita o di “inseguimento” di navi battenti bandiera nazionale, straniera o anche prive di bandiera o con bandiera “di comodo”, rispetto alle quali vi sia fondato sospetto di traffici illeciti, tratta di esseri umani o violazioni del diritto dello Stato costiero.
“I Codici per l’attività di Polizia Economico-finanziaria“, di Piero Luigi Vigna e Roberto Alfonso