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Lo “spazio minimo”
L’articolo 5 della legge 354/1975 in tema di ordinamento penitenziario stabilisce che gli istituti di pena devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati ed essere anche dotati di locali per le esigenze di vita individuale. Nel corso del tempo, in relazione al sovraffollamento e alle particolari condizioni di alcune infrastrutture carcerarie, le Sezioni Unite (SS.UU. 6551/2021) si sono pronunciate sul concetto di “spazio minimo”. Infatti, a seguito del ricorso promosso da un detenuto che aveva scontato 4.571 giorni in 6 diverse strutture, 2 delle quali ritenute prive dei requisiti, la Cassazione ha riconosciuto che, nel valutare lo spazio minimo di tre metri quadrati per detenuto, deve considerarsi la superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, non andranno computate le superfici occupate da arredi tendenzialmente fissi al suolo.
Il funzionamento della vita carceraria e i contenuti specifici della legge 354/1975 sono illustrati e approfonditi articolo per articolo nel “Codice Penitenziario commentato”, a firma di Giovanni Russo e Santi Consolo, entrambi già ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria.
“Codice Penitenziario commentato”, di Giovanni Russo e Santi Consolo