Nel Gennaio scorso, la Cassazione si è pronunciata sull’incompetenza del giudice dell’esecuzione a revocare il beneficio della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (artt. 53, 56-bis e 66 legge 689/1981), come modificato dalla riforma Cartabia della giustizia penale (D.Lgs. 150/2022). In caso di negligente o mancato svolgimento del lavoro di pubblica da parte dell’interessato ammesso a tale forma di esecuzione della pena, la revoca del “beneficio” spetta sempre al giudice di cognizione, perché riguarda il contenuto sostanziale della decisione e un intervento del giudice dell’esecuzione violerebbe l’intangibilità del giudicato.
Il Capo III (Pene sostitutive delle pene detentive brevi) della legge 689/1981 complementare al Codice Penale e aggiornata per effetto della Riforma Cartabia, è consultabile nel volume di Roberto Alfonso e Piero Luigi Vigna “Codice penale Codice di procedura penale Norme speciali”, giunto alla XXXIII edizione.
“Codice penale Codice di procedura penale Norme speciali”, di Piero Luigi Vigna e Roberto Alfonso