Il regime di ‘semilibertà’

  Il regime di “semilibertà”, che consente al detenuto di trascorrere gran parte del giorno fuori dall’istituto, è disciplinato dall’articolo 48 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 e mira a consentire la partecipazione ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Non si tratta però di misura “alternativa” alla detenzione, perché il beneficiario è comunque privo della libertà e recluso in un istituto di pena, sebbene ammesso a svolgere attività esterne, anche non lavorative, ferma restando la successiva valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l’idoneità dell’attività “risocializzante” proposta dal condannato.

  La V edizione del manuale “Diritto Penitenziario”, di Sebastiano Ardita, Leonardo Degl’Innocenti e Francesco Faldi, espone in modo agile, ma analitico, una materia in continua evoluzione per effetto delle modifiche normative e degli approdi giurisprudenziali nazionali e sovranazionali in tema di esecuzione della pena, dignità degli interessati e misure alternative alla pena.

 

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