Il divieto di un secondo giudizio

   Il 12 dicembre di 55 anni fa, nella filiale della Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, un ordigno innescato a scopo terroristico fece esplodere la palazzina dell’istituto, causando la morte di 17 persone e il ferimento di altre 88. L’attentato, che segnò l’inizio della “Strategia della tensione”, diede il via a un lungo e complesso percorso processuale, composto di tre processi, con inizio negli anni ’70 e termine nel 2005. Al termine, la responsabilità della strage sarà attribuita all’organizzazione di estrema destra “Ordine Nuovo”, ma nell’ultimo processo emergerà anche il coinvolgimento dei due militanti Franco Freda e Giovanni Ventura, che tuttavia non erano più processabili in quanto già assolti in via definitiva per insufficienza di prove dalla Corte d’Assise d’Appello di Bari, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione con riferimento al primo processo.

   Le regole di svolgimento dei processi e i limiti posti dal principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 (Divieto di un secondo giudizio), sono contenuti nel Codice di procedura penale, consultabile nel volume di Roberto Alfonso e Piero Luigi Vigna “Codice penale. Codice di procedura penale Norme speciali”, giunto alla XXXIII edizione.

 

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               “Codice penale. Codice di procedura penale Norme speciali” di Roberto Alfonso e Piero Luigi Vigna

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