Con ordinanza di rinvio n. 5984/2023, la Cassazione stabiliva la risarcibilità dell’errore dell’Agenzia delle Entrate e dei verificatori fiscali tale da originare un procedimento penale poi conclusosi con assoluzione: la responsabilità risarcitoria sarebbe estranea all’obbligo di denuncia, ma fondata invece su inesattezze dei pubblici funzionati, tradottesi in un’erronea rappresentazione dei fatti e nella conseguente erroneità dell’accertamento che ha condotto alle ipotesi delittuose tributarie segnalate poi all’Autorità giudiziaria. Il caso esaminato dalla Corte riguardava un rivenditore di auto denunciato per evasione di oltre 100.000 euro di IVA su veicoli commercializzate con regime del “margine”. Tuttavia, il calcolo dell’importo evaso sarebbe stato viziato dall’aver computato anche il prezzo di 2 autovetture vendute in Italia. Poiché l’azione della P.A., anche quando discrezionale, non deve ledere nessuno, la Cassazione ha stabilito che il giudice potrà valutare se l’azione dei funzionari abbia violato i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione.
Le fattispecie delittuose in materia tributaria e i loro presupposti documentali e giuridici sono illustrati nel volume “Fondamenti di Diritto Sanzionatorio e Processuale Tributario”, che descrive i “Rapporti tra procedimento, processo tributario e procedimento penale, il principio del doppio binario” ed è anche arricchito da schemi riassuntivi alla fine di ogni capitolo.
“Fondamenti di Diritto Sanzionatorio e Processuale Tributario”, di Nicolò Pollari, Fortunato Loria e Raffaele Barberio