L’insindacabilità del giudizio di idoneità psico-attitudinale

  L’art. 589 (Idoneità al servizio militare) del D.P.R. 90/2010 stabilisce che sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell’efficienza psicofisica per l’impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza. Nei concorsi per il reclutamento delle Forze armate o di polizia a ordinamento militare sono richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici indicati nei bandi di concorso, accertati da apposite Commissioni.

  Quanto al giudizio di idoneità psico-attitudinale, il TAR Lazio (Sent. 7660/2020), in linea con un orientamento del Consiglio di Stato, ribadiva che il giudizio sull’attitudine militare deriva da valutazione altamente discrezionale, con esiti che possono essere contestati “solo per evidente incoerenza della motivazione, tanto che lo stesso è insindacabile nel merito e non scrutinabile ab interno mediante verificazione”, salvi ovviamente difetti di istruttoria o motivazione o profili di illogicità del giudizio.  

  Il volume “Codice dell’ordinamento militare” del dottor Vito Poli e del Colonnello dei Carabinieri Fausto Bassetta illustra la normativa applicabile ai militari, razionalizzata con il Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e al T.U. regolamentare attuativo (D.P.R. 90/2010), che hanno riordinato la disciplina “storica” imperniata sulla legge 382/1978 “Norme di principio sulla disciplina militare”.

 

 
                                                                                                                  Laurus_Robuffo_D9_X_Codice_dell_Ordinamento_Militare_di_Vito_Poli_Fausto_Bassetta_copertina400x560pixel 
 

                                                    “Codice dell’ordinamento militare”, di Vito Poli e Fausto Bassetta

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