Il “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” (D.P.R. 320/2000) permette ai detenuti, per effetto dell’art. 13 (Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli) di impiegare, nelle proprie celle, “fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento”.
Per ragioni di sicurezza e buon andamento interno, il Regolamento riserva a prescrizioni ministeriali la definizione di dimensioni e le caratteristiche dei fornelli nonché le modalità di uso e di recupero della spesa, anche forfettario, specie negli istituti di pena privi di una gestione diretta del vettovagliamento. In ogni caso, i regolamenti di ogni istituto definiscono anche i generi alimentari ammessi e le modalità di cottura.
“I Codici per l’attività di Polizia Penitenziaria”, giunti alla IV edizione, offrono, in quasi 1300 pagine, un’esaustiva panoramica sulla normativa di riferimento, costituita tra l’altro, dai Codici penale e di procedura penale e dalla legislazione speciale penale di maggior interesse per l’attività di polizia penitenziaria, disponibile anche in modalità QR Code.
“I Codici per l’attività di Polizia Penitenziaria” di Roberto Alfonso e Piero Luigi Vigna