Gli articoli 52 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) definiscono compiti e composizione degli Organi di giustizia militare. L’art. 54 (Tribunale militare), comma 2, lettera c) stabilisce, tra l’altro, che il collegio giudicante del Tribunale militare includa anche un militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
Il volume “Il Codice dell’Ordinamento militare“, di Vito Poli e del Colonnello dei Carabinieri Fausto Bassetta, illustra la normativa applicabile ai militari, razionalizzata con il Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e al T.U. regolamentare attuativo (D.P.R. 90/2010), che hanno riordinato la disciplina “storica” imperniata sulla legge 382/1978 “Norme di principio sulla disciplina militare”.
“Il Codice dell’Ordinamento militare“, di Vito Poli e del Colonnello dei Carabinieri Fausto Bassetta