Il sequestro e la perquisizione

   L’esecuzione di una perquisizione e di un sequestro da parte della polizia giudiziaria costituisce un “atto irripetibile”, finalizzato a reperire fonti di prova e porle a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. L’art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili) stabilisce che il Pubblico ministero, nel caso di accertamenti su “cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione” deve darne avviso alle parti (indagato, persona offesa e relativi difensori) comunicando ora e giorno del conferimento dell’incarico al consulente, in modo da dare a ogni parte la facoltà del contraddittorio. Alcuni atti sono per loro natura “irripetibili”, come il sequestro e la perquisizione.

   Il Capitolo Quindicesimo dell’opera “La Polizia Giudiziaria. Atti e attività” riguarda “La perquisizione”, anche nelle sue forme “locale” e “domiciliare” e oltre a soffermarsi sul “Sequestro a seguito di perquisizione” e su “Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione”, riporta anche numerosi schemi di atti e verbali.

 

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                                    “La Polizia Giudiziaria. Atti e attività” di Raffaele Cantone ed Enrico Contieri

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